Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il
Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta
mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.
In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica
per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del
Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di
due anni e mezzo in corso.
I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza
o di impedimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-30