Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II

Art. 25

In vigore dal 23 giu 2026
Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all', durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-25

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