Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 16 feb 2001
I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano
l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province
in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della
provincia, sono emanati sentito il Presidente della
Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-21