Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo IV

Art. 21

In vigore dal 23 giu 2026
I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-21

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