Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo IV
Art. 17
In vigore dal 5 dic 1972
Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-17