Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo III
Art. 14
In vigore dal 5 dic 1972
È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.
È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-14