Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo III

Art. 9

In vigore dal 23 giu 2026
Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall': 1) polizia locale urbana e rurale; 2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica); 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 MAGGIO 2026, N. 2; 4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori; 5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento; 6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza; 7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale; 8) incremento della produzione industriale; 9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico in quanto disciplinate dall'; 10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera; 11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-9

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