Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo II
Art. 7
In vigore dal 5 dic 1972
Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.
Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-7