Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeCapo II

Art. 5

In vigore dal 10 ott 1993
La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.2; 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-5

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