Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo II

Art. 5

In vigore dal 23 giu 2026
La regione, nel rispetto di quanto previsto dall' e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.2; 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-5

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