Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 23 giu 2026
La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.
I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magrè, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinabiana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.
Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-3