Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeCapo II

Art. 4

In vigore dal 16 feb 2001
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali-tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-4

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