Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo II
Art. 4
In vigore dal 16 feb 2001
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali-tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-4