Art. 4
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo II

Art. 4

4 / 119
In vigore dal 23 giu 2026
In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -, la regione ha la competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto, nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-4