Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo III
Art. 9
20 / 119In vigore dal 23 giu 2026
Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall':
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 MAGGIO 2026, N. 2;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico in quanto disciplinate dall';
10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-9