Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo IV

Art. 18

In vigore dal 23 giu 2026
La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Note all'articolo

  • La L. Costituzionale 18 maggio 2026, n. 2, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-18

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