Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Capo IV
Art. 23
In vigore dal 5 dic 1972
La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-23