Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 28
In vigore dal 16 feb 2001
I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-28