Art. 28
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo II

Art. 28

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In vigore dal 16 feb 2001
I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-28