Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo II

Art. 32

In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente ed i vice Presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione. Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente,la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo. COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo