Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 32
In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente ed i vice Presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal
Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di
urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente
della Regione.
Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente,la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo.
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-32