Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 37
In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio.
I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio
provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-37