Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 38
In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2.