Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo II

Art. 38

In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N.2.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-38

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