Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 36
In vigore dal 16 feb 2001
La giunta regionale è composta del Presidente della Regione,
che la presiede, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in
caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-36