Art. 37
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeTitolo II

Art. 37

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In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio. I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-37