Art. 18
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto AdigeCapo IV

Art. 18

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In vigore dal 5 dic 1972
La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi. Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-18