Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige›Titolo II
Art. 25
36 / 119In vigore dal 16 feb 2001
Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli
provinciali di Trento e di Bolzano.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di
Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni
dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli... provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall', durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto
di voto nel comune di precedente residenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-08-31;670#art-tud-25