Art. 6

In vigore dal 25 mag 1972
Qualora intervengano nel corso di ciascun quinquennio sensibili variazioni nel, volume del traffico o nei costi di esercizio e in caso di variazione delle tariffe per la spedizione delle corrispondenze, può essere effettuato il riesame del corrispettivo dovuto alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;171#art-6

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