Art. 4

In vigore dal 25 mag 1972
I servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alle amministrazioni dello Stato nei cui confronti trova applicazione il disposto dell' della legge 25 aprile 1961, n. 355, riguardano: a) il pagamento delle pensioni e dei titoli del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale; b) il pagamento dei sussidi alle famiglie dei militari per conto del Ministero dell'interno; c) i pagamenti per conto del Ministero di grazia e giustizia; d) i pagamenti per conto di altre amministrazioni dello Stato; e) la consegna dei titoli del debito pubblico; f) il ritiro delle cedole di rendita; g) il rilascio di bollette di legittimazione previste in materia di imposte di fabbricazione; h) la vendita e l'annullamento delle marche per concessioni governative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;171#art-4

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