Art. 1
In vigore dal 25 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli della legge 25 aprile 1961, n. 355;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965, n. 189;
Vista la legge 23 ottobre 1962, n. 1575;
Sentita la commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962 e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Le tasse dovute per la spedizione delle corrispondenze ufficiali di cui all'art. 48, anche se spedite in raccomandazione o in assicurazione, e all'art. 49, lettere a), b), c), d), e), f), g), del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono determinate, a partire dall'anno finanziario 1971, in misura complessiva.
Nella citata misura complessiva sono comprese le tasse dovute per le corrispondenze non potute recapitare e restituite ai mittenti nonché quelle dovute per le spedizioni, da parte delle tesorerie dello Stato, all'indirizzo dei creditori, dei vaglia cambiari della Banca d'Italia, previste dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1575.
Sono anche comprese nella suddetta misura complessiva le somme dovute per i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del Tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;171#art-1