Art. 3

In vigore dal 25 mag 1972
I telegrammi e marconigrammi spediti dalle amministrazioni dello Stato sono accettati a credito ed il pagamento delle relative tasse sarà effettuato entro il mese successivo a quello della richiesta, sulla base di conti trimestrali compilati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;171#art-3

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