Art. 2
In vigore dal 25 mag 1972
Continuano ad essere distribuite in ufficio le corrispondenze dirette alle pubbliche amministrazioni salvo diversa richiesta delle amministrazioni medesime.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;171#art-2