Art. 7
In vigore dal 25 mag 1972
L'ammontare del corrispettivo di cui al precedente è posto a carico del bilancio del Ministero del tesoro che ne effettuerà il trasferimento al bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;171#art-7