Art. 9

In vigore dal 25 mag 1972
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873 ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1965, n. 189 sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 1972 LEONE BOSCO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 82. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;171#art-9

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