Art. 5

In vigore dal 25 mag 1972
Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il pagamento delle prestazioni di cui al precedente , per il pagamento delle pensioni di Stato ad integrazione degli interessi percepiti sulle somme depositate negli appositi conti correnti postali intestati alle direzioni provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, nonché per le altre prestazioni di cui al precedente , è determinato, tenuto conto del traffico medio annuo e del costo delle operazioni, per l'anno finanziario 1971 e per il successivo quinquennio 1972-1976 in lire 52.000.000.000 annui. Il predetto corrispettivo sarà successivamente aggiornato almeno ogni quinquennio mediante appropriate valutazioni dei costi e del traffico. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continua a percepire l'aggio per la vendita delle marche per concessioni governative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-09;171#art-5

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