Art. 18

In vigore dal 25 apr 1972
Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto applicabili, valgono per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria, le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, per gli assegni familiari le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche e integrazioni, per l'assicurazione contro le malattie le norme contenute nella legge 11 gennaio 1943, n. 133 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro la disciplina del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-18

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