Art. 15
In vigore dal 25 apr 1972
Ai fini del diritto alle prestazioni dovute dall'Istituto. nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, valgono le norme di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta si provvede sulla base di tabelle di retribuzione media convenzionale stabilite a norma dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-15