Art. 19
In vigore dal 25 apr 1972
Il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a comunicare, a richiesta degli istituti assicuratori, i dati e le notizie nonché a produrre le certificazioni occorrenti per l'accertamento del diritto alle prestazioni delle forme di tutela previdenziale e assistenziale previste dal presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-19