Art. 19

In vigore dal 25 apr 1972
Il datore di lavoro e il lavoratore sono tenuti a comunicare, a richiesta degli istituti assicuratori, i dati e le notizie nonché a produrre le certificazioni occorrenti per l'accertamento del diritto alle prestazioni delle forme di tutela previdenziale e assistenziale previste dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo