Art. 23
In vigore dal 25 apr 1972
Ai contributi di cui al precedente si applica il termine di prescrizione stabilito dall'art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, fatta eccezione per il contributo dovuto alla Cassa unica assegni familiari al quale si applica il termine di prescrizione stabilito dall'art. 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Le infrazioni degli obblighi derivanti dal presente decreto danno luogo all'applicazione degli interessi di mora o delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-23