Art. 26
In vigore dal 25 apr 1972
Le persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che prestano la loro opera dietro corrispettivo in denaro o in natura alle dipendenze di uno o più datori di lavoro, per finalità diverse dal funzionamento della vita familiare, sono soggette alle varie forme di previdenza e assistenza sociale e hanno diritto alle prestazioni secondo le norme, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni che regolano dette forme di tutela per i lavoratori comuni.
Si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia dei locali di cui al comma precedente coloro i quali prestano l'attività ivi indicata alle dipendenze di:
a) ditte appaltatrici;
b) studi professionali;
c) amministrazioni di stabili condominiali;
d) circoli o associazioni che perseguono fini di svago o si prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo, nonché di comunità e convivenze in genere diverse da quelle indicate all', punto 5), del presente decreto;
e) amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti in genere, salvo il disposto degli articoli 38 e 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell' della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
f) datori di lavoro che appartengono a categorie assimilabili a quelle elencate nelle precedenti lettere a), b), c) e d).
Resta fermo per il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie che svolge mansioni di pulizia dei locali l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi di cui alla legge 1 luglio 1955, n. 552.
Nei confronti dei soci degli organismi cooperativistici che esercitano le attività di pulizia indicate nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, si applicano le disposizioni contenute nel decreto medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato, a Roma, addì 31 dicembre 1971
LEONE
COLOMBO - DONAT-CATTIN - FERRARI - AGGRADI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 13. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-26