Art. 25
In vigore dal 25 apr 1972
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: la legge 18 gennaio 1952, n. 35;
le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la parte riguardante le lavoratrici addette ai servizi familiari;
il disposto di cui all', lettera c) del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
l'art. 40, punto 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con le norme del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-25