Art. 22

In vigore dal 25 apr 1972
Le norme del presente decreto si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che prestano la loro opera nelle province di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste. Per le province di Bolzano e di Trento le norme di cui all' trovano applicazione nei confronti delle locali Casse mutue provinciali di malattia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-22

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