Art. 16

In vigore dal 25 apr 1972
Il servizio del rilascio dei bollettini di conto corrente postale di cui all' è svolto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale ripartisce l'importo dei contributi versati tra le proprie gestioni, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani secondo le aliquote di cui all'. All'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di ente percettore dei contributi, è demandato lo esercizio delle azioni nei confronti degli inadempienti agli obblighi contributivi previsti dal presente decreto. Le spese comuni di gestione sostenute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'attuazione del presente decreto sono ripartite fra l'istituto stesso, lo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo criteri da determinarsi con convenzione. Con la stessa convenzione verranno, altresì, disciplinati i rapporti tra gli istituti di cui al comma precedente per ciò che attiene alla ripartizione delle somme riscosse a titolo di interessi di mora e di sanzioni civili di cui al successivo nonché per quanto altro riguarda l'esecuzione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-16

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