Art. 14
In vigore dal 25 apr 1972
Gli assegni familiari sono corrisposti, nelle misure previste dalla tabella "A" annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni, in ragione di tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione complessivamente versata o dovuta nel trimestre relativamente a ciascun lavoratore ed entro un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione.
L'eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle due ore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-14