Art. 13

In vigore dal 25 apr 1972
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari il lavoratore dovrà provvedere ad inviare direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale domanda redatta su apposito stampato corredata dalla documentazione prevista dall'art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, provvederà direttamente al pagamento degli assegni spettanti in due rate semestrali posticipate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-13

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