Art. 2
In vigore dal 25 apr 1972
Ai lavoratori indicati all' sono dovute le seguenti prestazioni dell'assicurazione contro le malattie:
1) sanitarie generiche, domiciliari e ambulatoriali;
2) specialistiche ambulatoriali;
3) farmaceutiche;
4) ospedaliere;
5) ostetriche;
6) pediatriche;
7) integrative.
Le prestazioni di cui al precedente comma sono concesse nei limiti, secondo le norme e con le modalità stabilite per i lavoratori del settore commercio.
Al lavoratore avente diritto alle prestazioni di malattia viene rilasciato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un documento assicurativo personale, da convalidarsi trimestralmente, in base al quale vengono corrisposte le prestazioni previste dal presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-2