Art. 7

In vigore dal 25 apr 1972
Ai fini della determinazione dei contributi dovuti per il periodo di ferie si considera una retribuzione convenzionale giornaliera pari alla media delle retribuzioni convenzionali delle ultime quattro settimane di lavoro antecedenti l'inizio del periodo suddetto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-7

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