Art. 6

In vigore dal 25 apr 1972
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro le aliquote contributive di cui al precedente potranno essere modificate in relazione alle variazioni della disciplina contributiva concernente le forme di tutela previdenziale ed assistenziale ivi indicate nonché in relazione alle modifiche degli importi delle retribuzioni convenzionali orarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-6

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