Art. 4
In vigore dal 25 apr 1972
L'indennità giornaliera di cui al primo comma dell' della legge sulla tutela delle lavoratrici madri è corrisposta dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, secondo i criteri stabiliti per le lavoratrici del settore commercio, a condizione che nei confronti della lavoratrice interessata risultino versati o dovuti dal datore di lavoro, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, ovvero 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'astensione stessa.
Per la determinazione del numero dei contributi da accreditare in corrispondenza di attività svolta in qualità di lavoratrice addetta ai servizi domestici e familiari si applicano i criteri di cui all' del presente decreto.
La retribuzione giornaliera su cui si commisura la indennità di maternità è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-4