Art. 3

In vigore dal 25 apr 1972
Le prestazioni della assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico dei lavoratori di cui all'. Per la determinazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie contenuta nell' della legge 26 febbraio 1963, n. 329, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-31;1403#art-3

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