Art. 7

In vigore dal 16 feb 1972
La concessione non può essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: 1) che siano stati dichiarati falliti; 2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; 3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali; 4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 606 del codice di procedura penale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-7

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