Art. 4
In vigore dal 16 feb 1972
Il numero massimo delle nuove concessioni è determinato per ciascuna provincia tenendo conto del numero, delle attrezzature, dell'ubicazione e della capacità degli impianti di distribuzione esistenti o in corso di realizzazione; dell'incremento del consumo di carburanti per autotrazione verificatosi in ciascuna provincia nell'anno precedente; dello sviluppo dei traffici e della rete stradale e di ogni altro utile elemento.
I prefetti comunicano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli autoveicoli immatricolati nell'anno precedente, il numero e il tipo per ciascun comune degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione esistenti e di quelli concessi e non ancora realizzati, il numero delle concessioni non ancora eventualmente accordate e ogni altro elemento utile al fine delle determinazioni previste dal primo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-4