Art. 9

In vigore dal 16 feb 1972
Completata l'istruttoria, il prefetto rilascia la concessione richiesta attenendosi ai criteri obiettivi determinati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Le domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito favorevole, ma che non possono essere accolte essendo stato raggiunto il limite massimo delle concessioni da rilasciare nell'anno, dovranno essere prese in esame nell'anno successivo integrandone, se necessario, la istruttoria, sempre che l'interessato ne faccia richiesta entro il termine stabilito per la presentazione delle nuove domande di concessione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-9

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