Art. 8
In vigore dal 16 feb 1972
Il prefetto, entro un mese dalla data di scadenza del termine di 60 giorni stabilito nel primo comma del precedente , procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che risultino prive delle indicazioni e dei documenti di cui allo stesso o presentate da soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente .
Qualora il richiedente non abbia sufficientemente documentato il possesso della prescritta capacità tecnico-organizzativa ed economica, il prefetto lo invita a integrare la documentazione stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
Sulle domande corredate dalla documentazione necessaria il prefetto chiede il parere, per quanto di rispettiva competenza della provincia, del comune, dell'A.N.A.S., dei vigili del fuoco, dell'U.T.I.F., della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, ove occorra, della sovrintendenza ai monumenti.
Le determinazioni del consiglio comunale o del sindaco, secondo le rispettive competenze, riguardano la ubicazione dell'impianto e le eventuali condizioni alle quali lo stesso deve soddisfare in rapporto alla polizia locale e all'occupazione del suolo comunale.
Le determinazioni negative, di cui al precedente comma, devono essere motivate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-27;1269#art-8